Il 23 gennaio si è tenuta ad Imola una serata di formazione e informazione sul tema della sicurezza in camper, organizzata dall’Associazione Campeggiatori dell’Imolese, con la consulenza tecnica del Comando della Polizia Municipale di Imola, e coordinata da già Isp.re C.PM. Emilio Noferini, con l’intervento del Tecnico Isp.re  Ceroni. Uno dei temi di questa serata riguardava le norme per sostare in camper sulla sede stradale.

In questo articolo:

La sosta dei veicoli ricreazionali

Sostare in camper in strada si può?

Di norma, il campeggio con autocaravan (camper) sulla sede stradale è vietato. Il Codice della Strada (CDS) precisa inoltre che la sosta sulla sede stradale, ove questa sia consentita, non costituisce campeggio o attendamento nel caso in cui:

  1. il veicolo poggia al suolo soltanto con le ruote e no mediante altri appoggi o sostegni
  2. il veicolo non emette deflussi propri
  3. il veicolo non occupa la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro

Sostare in camper in strada attenendosi a queste regole è quindi possibile. 

Sia ai camper che a tutti i veicoli dotati di impianti interni di raccolta è vietato scaricare residui organici, acque chiare e acque grigie su strade ed aree pubbliche. Tali acque e residui devono essere smaltiti negli appositi impianti (camper service).

Il divieto di campeggio, come già detto generalmente vietato, si riferisce soprattutto all’utilizzo di verande (anche retrattili), tende, tavolinetti, cucine da campeggio, sedie, ecc. che costituiscono strumenti per attività di campeggio. L’utilizzo di tali strumenti è pertanto vietato durante la sosta su strade ed aree ad uso pubblico.

L’Articolo 185 del Codice della Strada riporta una definizione più specifica del concetto di campeggio, per evitare effetti discriminatori in materia di sosta tra autocaravan e veicoli.

Ne riportiamo i punti salienti.

Art. 185

Circolazione e sosta delle auto-caravan

  1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m (N.d.R.: autocaravanveicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.), ai fini della circolazione strada in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
  2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
  3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano le tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
  4. E’ vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
  5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
  6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 (59,90 entro 5 gg) a euro 338,00.

La sanzione prevista per lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride (comma 4, 5 e 6) non ricorre per caravan (o roulotte) poiché non sono autoveicoli ma rimorchi. Il divieto sussiste anche per le caravan ma in base all’Articolo 15 che vieta il deposito di rifiuti o materie di qualsiasi specie su tutte le strade e loro pertinenze. L’art. 15 vieta inoltre di insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, anche gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento. Chiunque viola uno di questi divieti è soggetto alla sanzione amministrative del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 100,00.

La definizione specifica di campeggio stabilita nell’art. 185 rende a quanto pare illegittime tutte le ordinanze comunali che vietano la sosta ai camper di fatto equiparandola al campeggio

La sosta senza attendamento e senza che siano collocati sostegni (piedini) sui quali appoggiare il veicolo non può in nessun caso essere considerata come mezzo attraverso il quale viene realizzata attività di campeggio abusivo.

A sostegno di ciò, è recente la notizia della revoca dell’ordinanza comunale da parte del Comune di Cervia che vietava la sosta sull’intero territorio comunale ad eccezione di poche e limitate zone predisposte (clicca qui per leggere i dettagli sull’ordinanza e la relativa revoca)

CAMPERISTA INFORMATO = CAMPERISTA SICURO

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