Uno dei temi trattati a Imola durante la serata formativa ed informativa in tema di sicurezza organizzata dall’Associazione Campeggiatori dell’Imolese ha toccato l’allestimento dei camper e i principali dispositivi ed accessori, come portabici e portamoto

Il relatore Ispettore Capo Gabriele Ceroni (Polizia Municipale di Imola) e il co-conduttore già ispettore Capo PM Emilio Noferini hanno indicato innanzitutto come il Codice della Strada (CDS) definisce il camper, o autocaravan.

In base al CDS, l’autocaravan è definito come un veicolo attrezzato permanentemente per il trasporto e l’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. E’ munito di apposita carrozzeria coibentata all’interno della quale sono installati: mobili, tavolini, letti fissi ed amovibili, sedie, ecc, accessori come frigorifero, servizi igienici di tipo nautico, cucina e sistema di riscaldamento, finestre, porte, vani per la sistemazione di serbatoi del gas, serbatoi di raccolta delle acque di scarico, e serbatoi per l’acqua potabile.

Detto ciò, l’autocaravan (o camper) può essere dotato di dispositivi specifici e accessori quali:

  • strutture portabiciclette o portasci applicate nella parte posteriore del veicolo;
  • serbatoi GPL fissati alla struttura del veicolo per il funzionamento dei servizi di bordo;
  • strutture per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti  (portamoto e portatutto) applicate nella parte posteriore del veicolo;
  • tende parasole installate nelle fiancate laterali del veicolo.

Le strutture leggere e di tipo amovibile per il trasporto di biciclette installate nella parte posteriore dei camper non sono più soggette all’approvazione da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile, così come i portasci o i portabagagli omologabili come unità tecniche indipendenti per autocaravan (veicoli categoria M1).

Inoltre, non esiste più l’obbligo di rispettare il limite del 65% dell’interasse poiché sono applicabili le disposizione UE vigenti in materia di dimensioni e masse dei veicoli.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della carta di circolazione, questo non è necessario in caso di installazione su camper (ma anche su autovetture) di:

  • strutture portabagagli omologate, contraddistinte dalla marcatura CE (numero di omologazione CE preceduto dalla sigla dello stato che ha rilasciato l’omologazione) e munite di istruzioni di montaggio;
  • strutture leggere di tipo amovibile per il trasporto di biciclette, così come portasci e portabagagli omologabili come unità tecniche indipendenti per i veicoli della categoria M1 (camper).

Questo tipo di strutture può essere applicato sotto la completa responsabilità del conducente che è tenuto a verificare che:

  • le strutture siano correttamente ancorate alla carrozzeria del veicolo;
  • le strutture rientrino nei limiti di sagoma e di massa previsti dalla normativa vigente;
  • i dispositivi di segnalazione visiva, di illuminazione e della targa siano completamente visibili;
  • le strutture non presentino parti orientate verso l’esterno del veicolo che possano agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.

Le strutture portabici possono essere applicate anche utilizzando il gancio traino, sempre nel rispetto del carico verticale ammesso su tale dispositivo (che è indicato anche nella targhetta di identificazione).

Si ricorda inoltre che il carico sporgente deve essere segnalato con l’apposito pannello.

Le strutture portamoto per il trasporto di ciclomotori, motocicli ed altri oggetti possono essere applicate nella parte posteriore di camper a autovetture, a condizione che siano inamovibili (quindi non smontabili) e parte integrante della carrozzeria, e che siano previste in sede di omologazione del veicolo.

E’ possibile installare il portamoto dopo l’immatricolazione se:

  • il veicolo è reso uguale alla versione omologata con portamoto dal costrutture del camper;
  • la tara del veicolo portamoto non cambi oltre il +/5% rispetto alla tara del veicolo omologato.

A differenza del portabici, il portamoto non è considerato un trasporto leggero (sotto i 100 kg) ed è quindi necessario andare alla revisione straordiaria: il veicolo deve essere in questo caso sottoposto a visita e prova presso l’Ufficio di Motorizzazione Civile competente che effettua la visita e aggiorna la carta di circolazione annotando la presenza del portamoto, il nuovo valore della tara e la lunghezza massima del veicolo con portamoto.

Sicuri in camper: leggi anche gli altri articoli riguardanti “La sosta dei veicoli ricreazionali“, e le norme sulle cinture di sicurezza

CAMPERISTA INFORMATO = CAMPERISTA SICURO

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