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In vigore da oggi 1 giugno 2018 la nuova ordinanza che disciplina l’accesso alla spiaggia e al mare per i cani nel Comune di Comacchio

Non volendo entrare nel merito del senso di quanto disciplinato dall’ordinanza del sindaco di Comacchio per l’accesso dei cani a spiaggia e mare dei Lidi Ferraresi, riportiamo per intero l’Ordinanza n. 28 del 29/05/2018

Vi ricordiamo che i nostri amici animali per viaggiare sia in Italia che all’estero hanno bisogno di documenti. Voi siete in regola? In questo articolo potrete trovare tutto quello che vi serve e come fare ad ottenerlo

REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO
ORDINANZA N.28 DEL 29/05/2018

OGGETTO: DISCIPLINA SPERIMENTALE PER L’ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI COMACCHIO.

IL SINDACO

Premesso che:

– nella stagione estiva si intensifica il deprecabile fenomeno dell’abbandono di animali domestici anche a causa delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità locali, soprattutto nelle zone turistiche;
– la Regione Emilia Romagna, con la Legge 27/2000 ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di condannare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l’abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali;
– il Comune di Comacchio fin dalla stagione balneare 2013 ha inteso disciplinare l’accesso ai cani in alcuni tratti di spiaggia libera;
– l’art.4 p.1 lett. j) “Prescrizioni sull’uso delle spiagge” dell’Ordinanza 1/2018 emanata dalla Regione Emilia Romagna, dà facoltà ai Comuni, nelle zone di spiaggia libera, di individuare, previa comunicazione alla Regione, aree appositamente delimitate, segnalate ed attrezzate, con
l’indicazione contestuale dell’orario di utilizzo, ove sia consentito l’accesso con animali;
– l’articolo 1 c. 5 dell’ordinanza balneare regionale 2018 recita testualmente “ nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO “.

Viste:  le richieste di parere agli Enti preposti e il percorso di consultazione e partecipazione attuato dall’Assessorato competente con le Associazioni di Categoria economiche e con i locali responsabili dell’associazionismo canino ed animalista;

Richiamati: gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

Preso atto : della delibera di Giunta Comunale n. 41 del 22/02/2018 avente ad oggetto “Stagione Balneare 2018 – Linee di indirizzo per la definizione di una disciplina sperimentale per l’accesso degli animali domestici alle spiagge attrezzate del comune di Comacchio”;

Preso atto : altresì, che rispetto alla proposta contenuta nella deliberazione di G.C. nr. 41/2018, l’area precedentemente individuata a Lido di Volano, tra il Bagno Ipanema ed il Bagno Isa e l’area a Lido di Spina, nei pressi del Bagno Jamaica, risulta aver ottenuto i pareri/contributi non favorevoli dei seguenti Enti:

· Ente per la Gestione dei Parchi e le Biodiversità – Delta del Po:

“le aree individuate al Lido di Volano coincidono con ambiti residuali di duna caratterizzati dalla presenza di habitat di interesse comunitario, come indicato in premessa, che potrebbero inoltre essere interessati dalla presenza di fauna selvatica di interesse
conservazionistico, pertanto l’individuazione dell’area non risulta essere conforme ai disposti della DGR 7912018; per quanto riguarda la normativa tecnica del Piano di Stazione, l’area ricade in un ambito ove è previsto il divieto di far vagare cani liberi pertanto i cani dovranno essere mantenuti in aree recintate 0 al guinzaglio senza la possibilità di accedere ad aree esterne a quelle individuate.
Si ritiene quindi opportuno richiedere l’individuazione di una diversa porzione dell’arenile del Lido di Volano da classificare come spiaggia libera per gli scopi di cui all’oggetto, in quanto la presenza di cani nella porzione di spiaggia libera individuata, date le caratteristiche ambientali di quella ipotizzata nella proposta di regolamento, mette a rischio sia l’integrità degli habitat rilevati proprio sulla stessa superficie ed il mantenimento in buono stato di conservazione delle specie di fauna selvatica in essa presenti l’area individuata nelle scorse annualità, ad esempio, tra il bagno Franco ed il Bagno New Age risulta maggiormente idonea.
L’area individuata al Lido di Spina nei pressi del Bagno Jamaica ricade, in base alla cartografia di cui al Piano di Stazione Valli di Comacchio, nelle competenze del raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina ed anche in questo caso coincide con habitat di interesse comunitario come indicato in premessa, particolarmente vocate quale area di sosta alimentazione e riproduzione di specie avifaunistiche di interesse comunitario e di specie di fauna minore tutelate “.

· Raggruppamento Carabinieri Biodiversità:
“ Nello specifico, in merito all’area individuata nella Loc. Lido di Spina, dove sarebbe previsto
un tratto di spiaggia libera aperta ai cani di larghezza di circa 30 mt. adiacente lo stabilimento
balneare denominato Jamaica, si ritiene che possa essere non sufficiente a causa dell’elevato
bacino d’utenza nel periodo estivo. Al riguardo, per quanto di stretta pertinenza dello
scrivente Reparto, ciò potrebbe provocare un incremento degli accessi non consentiti nella
adiacente Riserva Naturale, da evitarsi, soprattutto durante il periodo più delicato della
nidificazione”.

Considerato : che si ritiene opportuno, recependo i pareri indicati, sostituire l’area di Lido di Volano con il tratto di spiaggia compreso tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age come prescritto dall’Ente per la Gestione dei Parchi e le Biodiversità – Delta del Po e di individuare al Lido di Spina la sola area nei pressi del lato sinistro, adiacente l’ex Bagno della Polizia; Ritenuto, vista l’istruttoria tecnica agli atti, di dover disciplinare l’accesso alle spiagge libere con cani, come segue:
· La tenuta dell’animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla
tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n° 9 del 30.01.2007;
· L’accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata “battigia” (ovvero i 5 metri dal mare) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, è consentita senza limitazioni di orario solo al di fuori della stagione balneare estiva, così come definito
dall’ordinanza balneare regionale annuale, in quanto periodo di bassa frequentazione e in recepimento del parere AUSL, Prot. 31570 del 17/05/2018 che dispone il “ divieto di sosta e passeggiata dei cani sulla battigia in quanto area di spiaggia di maggiore frequentazione
in particolare per il gioco dei bambini nonché degli adulti che li sorvegliano o passeggiano lungo la riva “;
Rimane fatto salvo il passaggio sulla battigia per accedere allo specchio acqueo prospicente esclusivamente il tratto di spiaggia libera di Porto Garibaldi indicato di seguito.
· L’accesso dei cani alle spiagge nel periodo della stagione balneare estiva (vedasi ordinanza balneare regionale) potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:

– negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei concessionari, attestante l’individuazione nell’ambito dell’area in concessione di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare;
– nei seguenti tratti di spiaggia libera debitamente delimitate e segnalate:
LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, adiacente lato sx Bagno della Polizia;
LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt. e profondità di circa mt. 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;
PORTOGARIBALDI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, a Sud del Park Emilio;
LIDO DI VOLANO: tratto di spiaggia libera, con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;
LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera, di proprietà privata, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto di proprietà privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di G.C. nr. 105 del 18/04/2018;
Ritenuto, di dover disciplinare l’accesso alla spiaggia libera con cani, prevedendo altresì la sperimentazione per consentire il bagno a mare, nella sola area sottoelencata:
PORTOGARIBALDI: nello specchio prospiciente il tratto di spiaggia libera, individuata e disciplinata come segue, per l’accoglienza degli animali domestici, con larghezza fronte mare di circa 30 mt a Sud del Park Emilio, alle seguenti condizioni (recependo pertanto il parere AUSL prot. 31570 del 17/05/2018) che ha espresso “parere favorevole all’attivazione, per il 2018, del progetto pilota in una sola spiaggia libera, in luogo delle cinque previste”:
· Il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito, nei limiti di orario di seguito esplicitati, esclusivamente nello specchio di mare situato di fronte alle spiagge libere demaniali di cui sopra ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere
per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno. Il proprietario durante il bagno, a proprio rischio e pericolo, dovrà comunque tenere a guinzaglio l’animale per evitare pericolo per l’incolumità delle persone. Per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva
sono inoltre previste le seguenti limitazioni:
· Nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall’alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
· Nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall’alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
· nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l’accesso alla battigia è libero.
Visti i pareri espressi dagli Enti sottoelencati:
– Parere espresso dalla Regione Emilia Romagna – Servizio turismo, Commercio e Sport, pervenuto via pec in data 24/05/2018 e registrato al Prot. Gen. n. 33469;
– Parere espresso dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, pervenuto via pec in data 27/03/2018 con Prot. n. 3371;
– Parere espresso dal Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Usl di Ferrara, pervenuto via pec in data 17/05/2018 e registrato al Prot. Gen. n. 31570 e successiva nota di chiarimento del 23/05/2018;
– Parere espresso dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, pervenuto via pec in data 23/03/2018 e registrato al Prot. Gen. n. 33469;
– Parere espresso dall’Ente Parco Delta del Po, via pec in data 25/05/2018 e registrato al Prot. Gen. n. 33726;
– Parere espresso dal Servizio Polizia Municipale del Comune di Comacchio, pervenuto in data 31/03/2018 e registrato al Prot. Gen. n. 21237;
– le Osservazioni proposte dalle Associazioni di Categoria e dai Rappresentanti degli operatori di settore, espresse rispettivamente dalla C.N.A. in data 20/03/2018 e dalla Confesercenti in data 24/03/2018 prot. n. 19232;
Visti:
– la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale” e successive modifiche;
– la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante “Direttive per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02”;
– l’Ordinanza Balneare Regionale n. 01/2018;
– L’Ordinanza Balneare Comunale n. 94 del 15/05/2018;
– l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 13/02/2003 “Ospitalità animali domestici in spiaggia” vigente sul territorio comunale;
– Il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
ORDINA
a) che in via sperimentale, con decorrenza 01/06/2018 e fino a revoca o successiva modifica o integrazione, nei tratti di spiaggia libera delle sotto elencate località, sono individuate le seguenti aree per l’accesso ai cani che verranno puntualmente delimitate e segnalate a cura del
Dirigente del Settore VI, Arch. Antonio Pini:
LIDO DI SPINA: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, adiacente lato sinistro ex Bagno della Polizia;
LIDO DEGLI ESTENSI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 100, adiacente lo stabilimento balneare Blue Moon;
PORTOGARIBALDI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, a Sud del Park Emilio;
LIDO DI VOLANO: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 25, tra il Bagno Franco ed il Bagno New Age;
LIDO DELLE NAZIONI: tratto di spiaggia libera con larghezza fronte mare di circa 30 mt e profondità di circa mt. 50, tra il Bagno Albatros e il Bagno Messico, il cui allestimento e manutenzione è a carico di soggetto privato sottoscrittore della Convenzione di cui alla deliberazione di G.C. nr. 105 del 18/04/2018;
b) di incaricare il Dirigente del Settore VI al fine di acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni o atti di assenso, nonché di provvedere con sollecitudine all’allestimento delle suddette aree con le modalità tecnico/operative ritenute più congrue anche mediante spostamenti non sostanziali.
Dovrà inoltre essere posizionata apposita segnaletica multilingua indicante le prescrizioni sull’uso nonché un periodico ed efficace servizio di pulizia e disinfezione.
c) che l’accesso alle spiagge libere con cani, è regolamentato così come segue:
· La tenuta dell’animale dovrà rispettare le modalità di cui al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale di Comacchio con deliberazione n° 9 del 30.01.2007;
· L’accesso alle spiagge demaniali, alla fascia di spiaggia denominata “battigia” (ovvero i 5 metri dal mare) antistante le concessioni demaniali e le spiagge private, al di fuori della stagione balneare estiva è sempre consentita senza limitazioni di orario.
Rimane fatto salvo, nel periodo della stagione balneare estiva, il passaggio sulla battigia per accedere allo specchio acqueo prospicente esclusivamente il tratto di spiaggia libera di Porto Garibaldi indicato di seguito.
· L’accesso dei cani alle spiagge nel periodo della stagione balneare estiva potrà avvenire esclusivamente dalla pubblica via:
– negli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati, previa presentazione di apposita SCIA da parte dei concessionari, attestante l’individuazione nell’ambito dell’area in concessione di una zona debitamente attrezzata, delimitata e riservata, per l’accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare;
– nei tratti di spiaggia libera di cui alla lettera a):
d) che l’accesso alla spiaggia libera con cani, in cui è altresì prevista la sperimentazione per consentire il bagno a mare, per tutto l’anno solare, è individuata e disciplinata come segue, nella sola area sottoelencata, recependo il parere AUSL Prot. 31570 del 17/05/2018 che prevede “ parere favorevole all’attivazione, per l’anno 2018, del progetto pilota in una sola spiaggia libera, in luogo delle cinque spiagge previste”:
PORTOGARIBALDI: nello specchio prospiciente il tratto di spiaggia libera, individuata per l’accoglienza degli animali domestici, con larghezza fronte mare di circa 30 mt a Sud del Park Emilio, alle seguenti condizioni:
· Il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva è consentito, nei limiti di orario di seguito esplicitati, esclusivamente nello specchio di mare situato di fronte alle spiagge libere demaniali di cui sopra ad un massimo di 5 cani per volta che dovranno permanere
per un periodo massimo di 10 minuti ciascuno. Il proprietario durante il bagno, a proprio rischio e pericolo, dovrà comunque tenere a guinzaglio l’animale per evitare pericolo per l’incolumità delle persone. Per il bagno a mare nel periodo della stagione balneare estiva
sono inoltre previste le seguenti limitazioni:
· Nei mesi di aprile, maggio e settembre è consentito il bagno a mare esclusivamente dall’alba alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 al tramonto;
· Nei mesi di giugno, luglio e agosto è consentito il bagno a mare esclusivamente dall’alba alle ore 07:00 e dalle ore 19:30 al tramonto;
· nei restanti mesi (ottobre-marzo) il bagno e l’accesso alla battigia è libero.
e) Dispone che:
1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all’anagrafe canina;
2) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso e per l’accesso al Demanio Marittimo, dovranno essere in possesso di idonea polizza RCT/C (responsabilità civile conto terzi);
4) I proprietari/detentori dei cani hanno l’obbligo di provvedere autonomamente all’ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l’abbeverata e per eventuali docciature;
5) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
6) I proprietari/detentori hanno l’obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
7) E’ interdetto l’accesso all’area dei cani di sesso femminile in periodo estrale “calore”;
8) I cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
9) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell’area.
f) che gli organi di polizia e vigilanza controllino il rispetto delle disposizioni sopra riportate.
Copia delle presente Ordinanza verrà trasmessa, al Corpo di Polizia Municipale di Comacchio, alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, al Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio, alla Polizia Provinciale di Ferrara, alla Guardia di Finanza di Comacchio, al Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna Azienda Usl di Ferrara, al Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità, all’Ente Parco Delta del Po e alla Regione Emilia Romagna – Servizio turismo, Commercio e Sport.
Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata al sito web, all’albo pretorio del Comune di Comacchio e trasmessa ai Dirigenti e dipendenti comunali.
Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all’Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:
– comma 1°: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
– comma 2°: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.
Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui al 2° comma dell’Art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia in materia di uso del Demanio Marittimo per finalità turisticoricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell’Art.1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi. Proventi: al Comune di Comacchio;
Ai sensi dell’art. 7bis comma 1 e 1bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 a €.500,00 con le modalità previste dalla legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche.
Avverte che:
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta Regionale entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione all’Albo Pretorio , nonché in alternativa, ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta pubblicazione del presente atto.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
Il Sindaco
Dott. Marco Fabbri

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